Le modifiche unilaterali dei contratti sui rincari delle bollette di energia elettrica e gas possono configurarsi un caso di “eccessiva onerosità”,come pratiche commerciali scorrette ?
di Pietro Cusati
L’aumento unilaterale dei prezzi dell’energia elettrica e del gas stanno penalizzando i consumatori traducendosi in iniziative che possono configurarsi come pratiche commerciali scorrette o violazioni della regolazione di settore perché non assicurano l’equilibrio del sistema energetico nazionale. L’incremento dei prezzi potrebbe determinare un caso di “eccessiva onerosità” che, alle condizioni previste dall’art. 1467 cod. civ., autorizza il venditore a domandare al giudice la risoluzione del contratto. Ciò che il venditore non può fare è ritenere di per sé risolto il contratto senza pronuncia giudiziale e chiedere l’attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale, questa condotta viola la regolazione dell’ARERA in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza.Il decreto legge cosiddetto Aiuti bis definisce alcune misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Soprattutto nel caso di contratti sottoscritti sul mercato libero dell’energia elettrica ed il gas in corso, l’art. 3 prevede la sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale relativamente alla definizione del prezzo, fino al 30 aprile 2023. Definisce “inefficaci” i preavvisi comunicati per queste stesse finalità prima della data di entrata in vigore del decreto, a meno che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate. Il codice del consumo distingue le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive. Le prime (articoli 21-23 del Codice del consumo) sono idonee a indurre in errore il consumatore medio, falsandone il processo decisionale. L’induzione in errore può riguardare il prezzo, la disponibilità sul mercato del prodotto, le sue caratteristiche, i rischi connessi al suo impiego. Si considerano illecite anche le pratiche che inducono il consumatore a trascurare le normali regole di prudenza. Se l’impresa agisce con coercizione o altre forme di indebito condizionamento, il suo comportamento è considerato aggressivo (articoli 24-26 del Codice del consumo). L’aggressività di una pratica commerciale dipende dalla natura, dai tempi, dalle modalità. Sono di per sé ingannevoli, ad esempio, i comportamenti attraverso i quali l’operatore economico promette di vendere un prodotto a un certo prezzo e poi si rifiuta di accettare ordini per un certo periodo di tempo; afferma, contrariamente al vero, di avere ottenuto tutte le autorizzazioni; dichiara, per indurre in errore sulla particolare convenienza dei prezzi praticati, di essere in procinto di cessare l’attività commerciale. Il presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Roberto Rustichelli e il presidente dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), Stefano Besseghini,intendono contribuire a chiarire natura e vincoli delle “Modifiche unilaterali dei contratti di energia elettrica e gas” anche alla luce delle norme del decreto Aiuti bis ,Decreto-Legge n. 115 del 2022 art.3, al fine di garantire la tutela dei clienti e l’equilibrio del sistema energetico nazionale. Sono moltissime le segnalazioni alle Autorità, da parte di consumatori, per violazioni dell’ art.3 del DL Aiuti bis, principale novità nel contesto delle variazioni unilaterali di contratto, nonché per utilizzi impropri degli strumenti del recesso del venditore e della risoluzione per eccessiva onerosità. “L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – afferma il presidente dell’AGCM, Roberto Rustichelli – sottolinea come la sua azione sia guidata, ancora una volta, dalla centralità della figura del consumatore, soprattutto nell’attuale congiuntura economica che sta vedendo progressivamente peggiorare le prospettive di qualità della vita dei cittadini. L’Autorità confida che le imprese del settore manterranno una compliance aziendale rispettosa della legge, ma è pronta ad intervenire qualora venissero adottate condotte lesive dei diritti dei consumatori e degli assetti del mercato”. Il presidente di ARERA, Stefano Besseghini: “In un momento tanto complesso che tiene l’intero sistema energetico in un delicato equilibrio e nella marcata esigenza di contemperare gli interessi a volte confliggenti dei diversi soggetti coinvolti, è assolutamente necessario che il quadro di regole entro cui muoversi sia chiaro, condiviso e correttamente applicato. Da sempre il sistema energetico è caratterizzato da asimmetrie informative e vulnerabilità diverse. Nel richiamare con forza al rispetto delle regole, l’Autorità esorta ad un senso di responsabilità ulteriore, ognuno per la sua parte, invitando gli operatori a non sfruttare tali asimmetrie e i consumatori ad un uso corretto degli strumenti di agevolazione. Non mancherà una precisa azione di enforcement da parte di ARERA che sarà tanto più efficace tanto più questi basilari principi verranno rispettati”. Le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali (art. 13 Codice di condotta commerciale),sono i casi in cui, durante il periodo di esecuzione e di validità di un contratto di fornitura, il venditore decide di avvalersi, per giustificato motivo, di una clausola contrattuale nella quale è prevista esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente specifiche condizioni contrattuali. Trattandosi di clausole che esplicitamente attribuiscono al venditore la possibilità di variare unilateralmente le condizioni contrattuali che definiscono il prezzo, esse rientrano pienamente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del DL.115/22. Le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche (art. 13 Codice di condotta commerciale),si tratta di modifiche/aggiornamenti delle condizioni economiche già previste dalle condizioni contrattuali all’atto della stipula. Di norma esse comportano un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso. Essendo già previste nelle condizioni contrattuali, sulle quali entrambe le parti hanno espresso il loro consenso, non hanno il carattere della unilateralità. Il rinnovo è una fattispecie che, in linea teorica, non costituisce un’ipotesi di variazione unilaterale, in quanto consiste in attività volta a concludere un nuovo contratto alle medesime condizioni previste da quello in scadenza. Il rinnovo, peraltro, può essere variamente regolato nell’ambito di un contratto concluso tra le parti.