L’Antitrust ha irrogato una sanzione a Poste Italiane S.p.A. per la gestione dei Buoni Fruttiferi Postali e alla società Vinted UAB per modalità scorrette di promozione
di Pietro Cusati
La normativa in materia prevede che i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono dopo dieci anni dalla data di scadenza del buono, con la conseguenza che né il capitale né gli interessi siano più esigibili. Le somme vengono devolute a favore dello Stato per i Buoni emessi fino alla data del 13 aprile 2001 e a favore del Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie per quelli emessi successivamente. Secondo l’Antitrust Poste Italiane spa ha omesso e formulato in modo ‘’ingannevole’’ informazioni essenziali relative ai termini di scadenza e di prescrizione dei titoli. Nelle more Poste Italiane spa grazie alle iniziative prese nel frattempo a favore dei consumatori, la sanzione è stata ridotta del 60% rispetto a quella inizialmente irrogata di 1,4 milioni di euro in riferimento alla sua attività di collocamento e di gestione dei Buoni Fruttiferi Postali. Per l’Antitrust poste italiane spa ha omesso e/o formulato in modo ingannevole informazioni essenziali relative ai termini di scadenza e di prescrizione di tali titoli. La condotta di Poste è stata dunque ritenuta idonea ad indurre in errore il consumatore per quanto riguarda l’esercizio dei diritti di credito relativi al Buono sottoscritto. L’Antitrust ha accertato che, riguardo ai titoli cartacei caduti in prescrizione almeno negli ultimi cinque anni, Poste ha omesso di informare preventivamente – e in maniera adeguata – i titolari di Buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione, causando il mancato rimborso dei relativi importi. Si è ritenuto che questa condotta violi i doveri di diligenza professionale ragionevolmente esigibili da Poste in base ai principi generali di correttezza e di buona fede e che sia idonea ad alterare il comportamento economico del consumatore in relazione all’esercizio dei diritti di credito relativi ai Buoni.L’Antitrust ha rilevato che, durante il procedimento, Poste Italiane spa ha messo in campo diverse iniziative per migliorare l’informativa fornita ai consumatori sui termini di scadenza e di prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali, tra cui le modifiche della documentazione precontrattuale e contrattuale, l’inserimento nel modulo cartaceo del Buono di una dicitura che ricorda la possibilità di ottenere il rimborso del titolo solo entro il relativo periodo di prescrizione e un sistema di alerting individuale sulle date di scadenza e di prescrizione per i sottoscrittori di Buoni emessi dal 1° gennaio 2009. Considerando queste iniziative a favore dei consumatori, l’Antitrust ha deciso di ridurre del 60% l’ammontare della sanzione. Inoltre l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso un’istruttoria nei confronti della società Vinted UAB irrogando una sanzione di 1,5 milioni di euro per modalità scorrette di promozione della piattaforma di compravendita www.vinted.it. Secondo l’Antitrust Vinted ha promosso le attività della piattaforma diffondendo informazioni ingannevoli in merito ai reali costi delle transazioni commerciali e veicolando – attraverso una pluralità di mezzi pubblicitari – claim enfaticamente incentrati sulla gratuità delle operazioni di compravendita e sull’assenza di commissioni. La società ha però omesso di indicare in modo chiaro e trasparente, fin dal momento dell’iniziale “aggancio pubblicitario”, l’esistenza a carico dei consumatori di costi ulteriori rispetto al prezzo di acquisto del prodotto, legati all’applicazione della commissione per la “Protezione Acquisti” e alle spese di spedizione. L’Autorità ha inoltre accertato l’ingannevolezza delle modalità di prospettazione del prezzo effettivo dei prodotti commercializzati sulla piattaforma, in quanto Vinted non ha indicato in modo chiaro e completo, sin dall’inizio del processo di acquisto, ossia nella pagina dei risultati di ricerca/catalogo (homepage), il prezzo effettivo dell’articolo reclamizzato, l’esistenza e l’entità della commissione richiesta ai clienti per ogni acquisto effettuato sulla piattaforma e le spese di spedizione.Le condotte scorrette, attuate da Vinted a partire almeno da dicembre 2020, risultano integrare una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto idonea a ingannare i consumatori su modalità e costi delle operazioni di compravendita eseguibili sulla piattaforma, e dunque a indurli ad assumere una decisione circa l’acquisto di un prodotto sul sito www.vinted.it che non avrebbero altrimenti preso.La società dovrà comunicare le iniziative assunte per superare le criticità evidenziate nella delibera dell’Autorità entro 60 giorni dalla notifica.