22 Novembre 2024

Bonus energia elettrica e gas naturale per le imprese, i chiarimenti sui requisiti per beneficiarne, nella circolare n. 36/E, del 29 novembre 2022, dell’Agenzia delle Entrate

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Di Pietro Cusati

L’Agenzia delle Entrate,con la circolare n. 36/E , del 29 novembre 2022, ha fornito nuovi chiarimenti sui crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale ,relativi al terzo e quarto trimestre 2022. Si tratta delle agevolazioni dedicate alle aziende danneggiate dal caro energia elettrica e gas naturale, prorogate dal Decreto Aiuti bis, Aiuti ter e Aiuti quater. L’Agenzia delle Entrate ha illustrato la disciplina dei bonus energetici, in particolare i requisiti per beneficiarne, e risponde ad alcune specifiche domande, come i criteri di spettanza in caso di affitto. I vari decreti aiuti, bis, ter, quater,hanno prorogato il bonus per l’acquisto di gas ed energia nel 3° e 4° trimestre del 2022. La scadenza per la compensazione dei crediti maturati in tali periodi è passata al 30 giugno 2023,quella per i crediti maturati nel 1° e 2° trimestre vanno utilizzati entro il 31 dicembre 2022. Possono beneficiare dei bonus le imprese che acquistano energia elettrica e gas naturale e devono essere residenti sul territorio (sono incluse le organizzazioni stabili di soggetti non residenti) e rispettare le condizioni previste dalle diverse norme che disciplinano le misure. Sono  ammesse alle agevolazioni ,le imprese commerciali,le imprese agricole,gli enti commerciali e non commerciali, indipendentemente dalla loro natura o forma giuridica,le ONLUS che esercitano anche attività commerciale. Nel caso l’impresa destinataria del contributo si rifornisca, nei primi due trimestri 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica o del prezzo del gas naturale e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022. Il diritto al credito d’imposta non è pregiudicato, in presenza dei requisiti necessari, se l’utente ha cambiato fornitore.. L’Agenzia delle Entrate nel rispondere a una delle domande riportate nella circolare chiarisce quale sia il soggetto che può beneficiare dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale in caso di affitto dell’immobile.In particolare, in caso di locazione della struttura, l’impresa conduttrice, non proprietaria dell’immobile e pertanto neanche titolare delle utenze, potrà beneficiare dei bonus nel caso in cui sostenga effettivamente tutte le spese.Il diritto a beneficiare del credito deve essere comprovato, dalla  documentazione, copia delle fatture d’acquisto (intestate al locatore),copia delle fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore,copia del contratto di locazione dell’immobile o di altro atto che preveda espressamente l’imputazione analitica di tali spese al conduttore dell’immobile,documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento da parte di quest’ultimo. Senza la voltura dell’utenza da parte del conduttore dell’immobile, la mancata coincidenza tra titolarità dell’utenza e spettanza del credito d’imposta non permetterà al beneficiario di chiedere al fornitore la comunicazione con il calcolo semplificato. Nella circolare n. 36 E/2022 l’Agenzia delle Entrate ricorda anche le modalità di comunicazione dell’importo del credito d’imposta maturato nell’esercizio finanziario 2022.I beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale effettuati nel 3° trimestre 2022 (luglio, agosto e settembre 2022) e nel 4° trimestre 2022 (ottobre, novembre e dicembre 2022) devono inviare l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate., entro la scadenza del 16 marzo 2023, pena la decadenza dal diritto di fruizione del credito d’imposta non ancora utilizzato.

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