La separazione delle carriere dei Magistrati è necessaria per garantire il giusto processo, previsto dall’art.111 della costituzione
di Pietro Cusati detto Pierino
Il magistrato dovrà scegliere all’inizio della carriera la funzione giudicante o requirente, per poi mantenere quel ruolo. In pratica nel corso della carriera i magistrati passano più volte dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa,purtroppo è capitato che lo facessero anche nel corso dello stesso processo. Questa contiguità tra il pubblico ministero e il giudice contraddice l’idea che l’attività del PM debba restare distinta da quella di chi giudica. I PM devono avere carriere nettamente separate da quelle dei giudici.Il magistrato dovrà scegliere all’inizio della carriera la funzione giudicante o requirente, per poi mantenere quel ruolo durante tutta la vita professionale. Pm che fanno indagini e giudici che emettono sentenze è un punto delicato che ritorna ogni volta che si parla di riforme della giustizia. Solo in Italia Pubblici ministeri cioè quelli che fanno le indagini) e i magistrati giudicanti appartengono alla stessa carriera, vale a dire che sono selezionati da un unico concorso e dei loro trasferimenti e dei loro procedimenti disciplinari si occupa il Consiglio superiore della magistratura. La Costituzione stabilisce che la magistratura è autonoma e indipendente ed è soggetta soltanto alla legge. E i magistrati si distinguono tra loro soltanto per funzioni.La modalità attuale rende meno paritarie le parti del processo ,Pm e avvocato difensore davanti al giudice. In realtà l’appartenere alla stessa carriera determini un giudice meglio disposto verso un collega il Pm che verso un ‘estraneo, l’avvocato difensore ?