21 Novembre 2024

di Pietro Cusati detto Pierino

Sentenza storica della Corte di Cassazione ,prima sezione civile,la n. 28727, del 16 ottobre 2023, ha statuito un principio di diritto: «In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.» La sentenza ha aperta la strada alla possibilità per i coniugi di presentare “domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.Si tratta  della prima applicazione  della riforma Cartabia, in vigore da marzo 2023, destinata a proteggere i figli dal rischio di un doppio conflitto a distanza di poco tempo. Con la riforma Cartabia sarà possibile separarsi e divorziare insieme senza aprire due procedimenti distinti, pagare  due volte il  contributo unificato. La Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso congiunto presentato dai due coniugi, che hanno chiesto «lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni richieste per la separazione personale», una volta decorso il periodo di tempo previsto dalla legge per avere il divorzio, ovvero sei mesi.Ora  è possibile raggiungere un unico accordo, sia di separazione sia di divorzio, trattare in un unico contesto tutte le rispettive richieste, sottoscrivere un unico atto e depositarlo in Tribunale. Saranno poi i giudici ad emettere prima la sentenza di separazione e poi, passati solo sei mesi, quella di divorzio. a sentenza della Suprema Corte pone fine alla difformità di pronunce di merito ristabilendo un criterio univoco di interpretazione dell’articolo 473 bis n.49 del codice di procedura civile, affermando il principio secondo il quale «in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473 bis 51 cpc è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».La Corte di Cassazione ha chiarito i dubbi interpretativi cosicché la normativa vigente può essere applicata in modo univoco e senza disparità di trattamento su tutto il territorio nazionale .

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