Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

14 Maggio 2025

Il Garante della privacy ha comminato una sanzione di 70 mila euro ad una società, per aver promosso il proprio marchio attraverso telefonate indesiderate

0

di Pietro Cusati detto Pierino

Utenti iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni si sono lamentati al Garante della privacy di aver ricevuto le chiamate anche da numerazioni telefoniche contraffatte. In molti casi le telefonate indesiderate seguivano l’acquisto del caffè. Alla richiesta di informazioni da parte del Garante per la Privacy, la società ha risposto che l’attività di marketing telefonico riguardava dati personali degli utenti acquisiti con diverse modalità, tramite il form presente nel proprio sito internet, mediante il passaparola dei clienti, il programma “Presenta un amico” e liste di contatti raccolti da società terze. Dalle verifiche effettuate  sono emerse diverse violazioni, a partire dall’uso dei dati per finalità di marketing senza aver acquisito il consenso degli utenti e senza aver loro fornito una apposita informativa,assente nel corso delle telefonate e insufficiente quella presente sul sito internet poiché l’attività promozionale non era indicata tra le finalità perseguite dalla società. La stessa violazione aveva peraltro riguardato anche utenti che avevano acquistato il caffè attraverso il call center dal momento che l’ordine di acquisito era considerato come prova del consenso al marketing. La società non aveva attivato controlli preventivi per verificare se le utenze presenti nel proprio database fossero iscritte nel Registro pubblico delle opposizioni e aveva del tutto omesso controlli sul processo di acquisizione dei dati da parte delle società terze. Alla luce delle  violazioni riscontrate, l’Autorità ha pertanto inflitto alla società una sanzione  di 70mila euro per trattamento illecito di dati personali. La società dovrà cancellare i dati acquisiti illecitamente per finalità di marketing e attivare idonee misure tecniche, organizzative e di controllo affinché il trattamento dei dati personali degli utenti avvenga nel rispetto della normativa privacy lungo tutta la filiera.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *