Il valore educativo e sociale dell’attività sportiva a livello agonistico e dilettantistico in Costituzione
Di Pietro Cusati detto Pierino
Lo sport è entrato nella Costituzione italiana.”Attività umana cui si riconosce un interesse pubblico tale da richiederne la protezione e l’incoraggiamento da parte dello Stato”,lo sport in tutte le sue forme, praticato a livello agonistico e dilettantistico, rappresenta un importante strumento formativo d’integrazione sociale, un volano per la diffusione di valori fondamentali quali la lealtà, l’impegno, lo spirito di squadra e il sacrificio. La Repubblica ha il compito di promuovere e diffondere lo sport nella sua specificità, quale essenziale strumento formativo e di crescita individuale. Lo sport ,quindi, con la legge costituzionale n.1 del 2023 , è entrato nella Costituzione della Repubblica italiana, divenendone uno dei valori tutelati. Il testo approvato ha modificato l’articolo 33 della Costituzione : “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme“. La collocazione nell’articolo 33 della costituzione mette in luce in il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona, della pratica sportiva. Naturalmente va aggiunto il valore sociale, lo sport, , rappresenta un fattore di aggregazione e uno strumento d’inclusione. La legge costituzionale per la tutela dello sport in costituzione riconosce il valore educativo ,sociale , è stata approvata all’unanimità dal parlamento,un solo articolo che ha integrato l’articolo 33 della costituzione . Inoltre vi è anche una correlazione con la salute, intesa nella sua concezione di benessere psico-fisico integrale della persona. Con la riforma del Titolo V, del 2001, lo sport entrò nella Costituzione ma solo ai fini del riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni.