22 Novembre 2024

L’Antitrust ha irrogato una sanzione a Facile Energy S.r.l., per non aver ottemperato alla diffida che le imponeva la cessazione della pratica scorretta di attivare forniture non richieste di energia elettrica e gas

di Pietro Cusati detto Pierino

L’Antitrust  contesta  a Facile Energy la violazione di cui all’articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, per non aver ottemperato al provvedimento n. 30422 del 13 dicembre 2022 ,nonché  l’eventuale sanzione pecuniaria prevista dalla norma. In data 16 maggio 2023 è stato svolto un accertamento ispettivo presso la sede della Società.  Nel corso dell’attività ispettiva, sono state acquisite numerose evidenze che confermano e corroborano, anche sotto il profilo quantitativo, le doglianze espresse dai consumatori nelle numerose segnalazioni pervenute e che continuano a pervenire all’Antitrust . In particolare, l’ampiezza del fenomeno concernente le forniture non richieste di energia e gas è resa evidente dall’elevato numero tanto di reclami quanto di casi di esercizio del diritto di ripensamento reperiti ed acquisiti.  Infatti, dalle classificazioni operate da Facile Energy, i reclami ricevuti dalla Società per attivazioni non richieste ,dal 1° gennaio al 15 maggio 2023, risultano pari a circa 1.500-2.000. Inoltre, dal contenuto dei numerosi reclami acquisiti in ispezione emerge come in una molteplicità di casi , attraverso l’operato delle proprie agenzie partner, continui ad attivare forniture non richieste. La  sanzione irrogata di 1 milione e 560 mila euro a Facile Energy S.r.l. per inottemperanza.  La società infatti non ha dato seguito alla diffida dell’Antitrust che le imponeva la cessazione della pratica scorretta accertata a dicembre 2022. Facile Energy  non ha mai interrotto la pratica di attivare forniture non richieste di energia elettrica e gas. In particolare, il procedimento riguardava l’adozione di varie pratiche scorrette, finalizzate all’attivazione non richiesta di contratti di energia elettrica e gas, e anche il mancato rispetto degli obblighi previsti, in tali circostanze, di garantire ai consumatori sia il ritorno ai precedenti punti di fornitura sia il diritto a non pagare gli eventuali importi fatturati. Da accertamenti dell’Antitrust  è risultato che questa condotta non è cessata e che quindi Facile Energy è inottemperante al provvedimento sanzionatorio. L’Antitrust infatti ha continuato a ricevere molte segnalazioni di consumatori, circa 400, in cui si riferiscono attivazione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas, prevalentemente mediante teleselling, in assenza di effettiva manifestazione di volontà dei consumatori e attraverso l’utilizzo di registrazioni telefoniche manipolate e di informazioni ingannevoli e/o omissive;conseguente richiesta di pagamenti non dovuti, anche in pendenza di reclami;disalimentazione o minaccia di disalimentazione del punto di prelievo in pendenza di reclami o senza congruo preavviso;imposizione di ostacoli all’esercizio del diritto di recesso.

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