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10 Maggio 2025

L’Antitrust ha sanzionato la S.r.l. Servizio Energetico Italiano, per attivazioni non richieste da parte del consumatore di fornitura luce e gas

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di Pietro Cusati detto Pierino

Secondo l’Antitrust la società Servizio Energetico Italiano srl ha concluso contratti e attivato forniture non richieste in assenza della sottoscrizione o del consenso da parte del consumatore, peraltro richiedendo il pagamento di corrispettivi non dovuti. L’Antitrust ha irrogato una sanzione di 900 mila euro a Servizio Energetico Italiano srl. L’istruttoria dell’Antitrust ha infatti permesso di accertare che, da luglio 2022, la società ha concluso contratti e attivato forniture non richieste in assenza della sottoscrizione o del consenso da parte del consumatore, peraltro richiedendo il pagamento di corrispettivi non dovuti, in violazione del Codice del consumo. In alcuni casi non ha inviato o ha inviato tardivamente la documentazione contrattuale e ha imposto ostacoli all’esercizio del diritto di ripensamento, violando così gli articoli 20, 24 e 25 del Codice del consumo. Queste condotte scorrette hanno causato il mancato rispetto, a seguito dell’attivazione non richiesta di contratti di energia elettrica e gas, dell’obbligo di garantire ai consumatori sia il ripristino del contratto con il precedente fornitore, sia il diritto a rimanere indenni in relazione agli eventuali importi fatturati. Relativamente alla fase di contatto, i consumatori hanno denunciato  di essere stati contattati attraverso il canale telefonico, con modalità manifestamente pretestuose, essendosi ad esempio presentati come operatori dell’attuale fornitore del cliente, dipendenti dell’ARERA o di imprecisati enti di tutela dei consumatori e avendo chiesto la conferma dei dati personali, per poi utilizzarli nella registrazione relativa al consenso telefonico. In numerosi casi i consumatori si dolgono dell’attivazione del servizio a seguito di contatti telefonici che, ad esito dell’ascolto delle relative registrazioni, si sono rivelati di natura fraudolenta, spesso intercorsi con soggetti diversi dal destinatario dell’ANR. I consumatori lamentano, altresì, di essere stati contattati da agenti che, pur operando per conto di SEI, si sono spacciati per operatori di aziende concorrenti, o anche per dipendenti del fornitore del cliente, comunicando la necessità di ricevere temporaneamente la prestazione dei servizi da SEI per cause in realtà insussistenti. In merito alla fase successiva all’attivazione delle forniture, da numerosi reclami dei consumatori emerge che il sistema di gestione dei pagamenti delle fatture e delle raccomandate recanti i solleciti di pagamento e i preavvisi di riduzione potenza/disalimentazione non garantisce la tracciabilità e il blocco automatico dell’invio di tali raccomandate . Inoltre, in numerosi casi gli invii delle comunicazioni hanno come destinatari soggetti ignari dell’avvenuta ANR per non aver ricevuto la documentazione contrattuale e le fatture. Secondo l’Antitrust Le segnalazioni in atti testimoniano come SEI abbia ostacolato l’esercizio del diritto di ripensamento fornendo informazioni poco chiare o fuorvianti, omettendo o ritardando l’invio ai clienti della lettera di informazioni formulata nel verbale di accertamento ispettivo. Conseguentemente, i denuncianti sono spesso venuti a conoscenza del cambio di gestore solo a seguito del recapito delle fatture o, addirittura, dei relativi solleciti di pagamento o dell’avvenuto depotenziamento dell’alimentazione di energia. In tal modo SEI ostacola l’esercizio del diritto di ripensamento da parte dei clienti, non debitamente informati né di tale facoltà né della stessa attivazione di un contratto di fornitura, peraltro opponendo al consumatore l’intempestivo o inefficace esercizio del recesso.

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