Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

29 Aprile 2025

La Consulta ha riconosciuto per gli Ingegneri e gli Architetti l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione nel periodo anteriore alla legge 15 luglio 2011, n. 111

0

di Pietro Cusati detto Pierino

La Corte costituzionale con la sentenza n. 55 dell’8 aprile  2024, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Quanto al sistema di previdenza degli ingegneri ed architetti, ferma la legittimità costituzionale del precetto normativo unitario risultante dalla saldatura tra la disposizione interpretata, di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e la disposizione interpretativa, di cui all’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, che, nell’esegesi consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, ha sancito l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per gli ingegneri ed architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi alla Cassa di categoria (Inarcassa), alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti ad albi cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio (su cui sentenza n. 238 del 2022), la Corte è stata chiamata ad esaminare il tema delle sanzioni civili per la mancata iscrizione nel periodo precedente l’entrata in vigore della suddetta norma. In continuità con quanto deciso nella sentenza n. 104 del 2022 per la categoria forense, la Corte ha ribadito che l’affidamento dell’ingegnere o architetto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria riposto, prima dell’entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica oggetto di censura, nella certezza delle situazioni giuridiche inerenti alla sua posizione previdenziale, quali risultanti dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi, sulla delimitazione dell’ambito applicativo della norma interpretata, anteriormente all’entrata in vigore della disposizione interpretativa, «avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.). Nell’esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell’epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l’affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza».

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *