Dal 13 luglio 2024 è in vigore la legge Calderoli
Dal 13 luglio 2024 è in vigore la legge Calderoli, che dovrebbe definire le norme per l’implementazione dell’autonomia differenziata . Una legge poco chiara che non scongiura la disparità di trattamento tra le Regioni ricche e quelle povere?
Se non ci sono i soldi non si possono emanare i decreti sui Lep e non si possono trasferire le funzioni e le risorse. Le Regioni solo in teoria potranno chiedere di assumere competenze esclusive su una o tutte le 23 materie previste, tra cui salute, istruzione, ambiente, sport, energia, trasporti, cultura e commercio estero. Per 14 di queste materie, però, dovranno essere rispettati i LEP,i Livelli essenziali di prestazione, ovvero standard minimi di servizi garantiti su tutto il territorio nazionale. Il 28 giugno 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge n. 86, che definisce le norme per l’implementazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, come previsto dall’articolo 116, comma 3, della Costituzione italiana. Il provvedimento, presentato dal ministro per gli Affari Regionali, Roberto Calderoli, mira a concedere maggiori poteri e autonomia alle Regioni a statuto ordinario che ne faranno richiesta. La proposta prevede di trasferire competenze dallo Stato centrale alle Regioni in ambiti chiave come il commercio estero, l’energia, i trasporti, l’istruzione, l’ambiente e la cultura. L’aspetto che fa molto discutere è l’articolo 4 della legge che è rappresentato dai livelli essenziali di prestazioni ,noti come LEP, che dovranno essere garantiti in modo uniforme a tutti i cittadini, indipendentemente dalla Regione di residenza. La definizione di questi standard minimi di servizi da assicurare in tutto il territorio nazionale sarà fondamentale, poiché molto dipenderà dal livello a cui verranno fissati. La legge definisce i principi e le procedure per l’attribuzione di ulteriori forme di autonomia alle regioni ordinarie, come previsto dall’art. 116 della Costituzione. Rispettare l’unità nazionale, rimuovere la disparità nell’accesso ai servizi essenziali, attuare il decentramento amministrativo e la semplificazione .L’attribuzione di autonomia è subordinata alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni tramite decreto legislativo, per garantirli su tutto il territorio nazionale. Trattasi di principi, più che di fatti. Peraltro, lo stesso art. 116 della Costituzione prevede che l’attribuzione di particolari funzioni alle regioni deve essere approvata dalle Camere “a maggioranza assoluta dei componenti”. I Lep sono i Livelli Essenziali delle Prestazioni e a norma dell’articolo 117 della Costituzione vengono fissati dallo Stato per i “diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. I Lep riguardano la totalità dei “diritti civili e sociali”. I Lep sono fondamentali per assicurare parità di trattamento di tutte le regioni. L’articolo che chiarisce il ruolo dei Lep è l’art. 4 , in cui si legge che, se dalla determinazione dei Lep derivano costi aggiuntivi per la finanza pubblica, il trasferimento di funzioni alle regioni che le hanno richieste può essere effettuato “solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull’intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese”. “scongiurare disparità di trattamento tra Regioni”. Quindi, per le materie per le quali sono richiesti i Lep ,la maggioranza , il trasferimento di funzioni è soggetto a condizioni rigorose. C’è il rischio che vengano svantaggiate le regioni meridionali ,ciò potrà avvenire qualora le regioni più ricche quelle del Nord riuscissero ad accumulare risorse in eccesso rispetto a quanto necessario per finanziare i Lep