La class action,uno strumento collettivo di tutela dei diritti civili dei consumatori e degli utenti
La class action,uno strumento collettivo di tutela dei diritti civili dei consumatori e degli utenti, più domande di risarcimento connesse a uno stesso illecito lesivo di una pluralità.
di Pietro Cusati detto Pierino
La disciplina legislativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, la cosiddetta class action,prevista dal codice del consumo. Il 19 maggio 2020 è entrata in vigore la legge 12 aprile 2019, n. 31, che ha introdotto nell’Ordinamento giuridico italiano una disciplina organica dei procedimenti civili collettivi,la cosiddetta class action.La class action è’ prevista negli articoli 140-ter e ss. del Codice del consumo, inseriti dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 28 a seguito dell’attuazione della Direttiva (UE) 1828/2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE, che muove dall’intento di assicurare una tutela effettiva ed uniforme dei diritti dei consumatori anche a livello europeo.E’ previsto, quindi, un doppio binario: da un lato, l’azione rappresentativa nazionale e transfrontaliera, disciplinata dal Codice del consumo ed esperibile da parte degli enti legittimati ad agire per la tutela degli interessi dei consumatori, in relazione a disposizioni specificamente individuate; dall’altro, i procedimenti collettivi, di cui al Codice di procedura civile, esperibili senza una restrizione per materia, tanto da associazioni o organizzazioni quanto autonomamente da ciascun membro appartenente alla classe stessa. L’azione rappresentativa consiste in un’azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori promossa e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo di un comportamento lesivo. Gli altri consumatori interessati possono aderire all’azione di classe già promossa, senza dover ricorrere al patrocinio dell’avvocato. L’azione rappresentativa consente di tutelare gli interessi lesi o che possano essere lesi.L’azione rappresentativa può essere proposta nei confronti del professionista, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisce, anche tramite un altro soggetto che opera in suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.L’azione rappresentativa mira all’adozione di provvedimenti inibitori con cui il giudice ordina la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta lesiva e provvedimenti compensativi, volti a rimediare al pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato. L’azione risarcitoria collettiva ,la class action, è disciplinata dal Codice del Consumo.L’art. 140-bis del Codice del Consumo, con l’azione di classe,la class action, individua uno strumento generale di tutela dei diritti dei consumatori,consente la trattazione in un unico procedimento di più domande di risarcimento connesse a uno stesso illecito lesivo di una pluralità di posizioni soggettive.Consente di riunire in unico procedimento più richieste risarcitorie e uniformità dei giudicati , consente di stabilire con un solo provvedimento del giudice regole uniformi per situazioni simili.L’obiettivo della norma è quello di tutelare i diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti nonché i loro interessi collettivi.L’azione di classe ha per oggetto l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori, requisito della omogeneità dei diritti che si vogliono fare valere collettivamente in giudizio. Legittimato ad agire per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno è ogni utente -consumatore, sia come singolo sia come componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa. La domanda è proposta al tribunale con atto di citazione notificato anche all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adìto. I consumatori e utenti che intendono avvalersi di un’azione di classe, in presenza di un’azione omogenea nei confronti di una stessa impresa, possono aderire all’azione di classe stessa, senza avvalersi di alcun legale anche tramite posta elettronica certificata e fax.La sentenza che definisce il giudizio fà stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l’azione individuale dei soggetti che non aderiscono all’azione collettiva.Il procedimento si articola in due fasi, la prima relativa alla pronuncia sull’ammissibilità dell’azione di classe, la seconda finalizzata alla decisione nel merito.All’esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità della domanda.L’ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione . Sul reclamo la corte d’appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso.