Il “Percorso Tutela” prevede il diritto per i cittadini ad ottenere la prestazione sanitaria in regime di attività libero-professionale intramuraria
di Pietro Cusati detto Pierino
La nuova normativa sulle liste d’attesa ha disposto importanti novità , l’assoluto divieto per le aziende sanitarie e ospedaliere di sospendere o chiudere le attività di prenotazione,l’istituzione di una piattaforma nazionale che opererà in sinergia con quelle regionali, controllo costante dei Direttori Generali delle aziende Sanitarie sul rispetto dei tempi previsti nelle varie realtà regionali, adeguamento del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, aumento delle assunzioni nel SSN, potenziamento dell’offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche con possibilità di svolgimento anche nei giorni di sabato e domenica, ulteriore divieto di bloccare o chiudere le liste d’attesa e possibilità di sanzioni.
Il Medico prescrittore, sia esso di base o specialista, per le prime visite e prime prestazioni strumentali ambulatoriali, deve sempre indicare una delle quattro classi di priorità: U – con attesa massima 72 ore;B – con attesa massima 10gg; D – con attesa massima 30gg per le visite e 60gg per gli esami diagnostici; P – con attesa massima 120 gg.
La nuova piattaforma nazionale delle liste di attesa avrà l’obiettivo di realizzare l’interoperabilità con le piattaforme delle liste di attesa relative a ciascuna regione. L’obiettivo della piattaforma è di monitorare costantemente le prestazioni in lista d’attesa sul territorio nazionale, orientando la programmazione dell’offerta attraverso la verifica aggiornata delle agende disponibili.Erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali devono garantire la piena trasparenza delle agende in ordine alle prenotazioni effettuate e ai relativi posti a disposizione per le singole prestazioni sanitarie. Se i tempi previsti dalle classi di priorità individuate non possano essere rispettati, le direzioni generali aziendali garantiscano l’erogazione delle prestazioni richieste attraverso l’utilizzo dell’attività libero-professionale intramuraria o del sistema privato accreditato I direttori generali delle aziende sanitarie dovranno vigilare sul rispetto della disposizione, soprattutto ai fini dell’azione disciplinare e di responsabilità erariale nei confronti dei soggetti a cui sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti dell’assistito. Il rispetto dei tempi di attesa va garantito per tutte le prestazioni erogate dal SSN e dalla sanità regionale pubblica.
Per i ricoveri l’inserimento in lista d’attesa deve essere effettuato tramite procedura informatizzata. Al momento dell’inserimento in lista d’attesa, al cittadino devono essere comunicate le informazioni sul suo ricovero, sulla classe di priorità e sui tempi massimi di attesa. Il cittadino può, inoltre, chiedere alla Direzione Sanitaria o Direzione Medica ospedaliera di prendere visione della sua posizione in lista d’attesa, anche successivamente all’inserimento.
Per i ricoveri sono previste quattro classi di priorità, che corrispondono ad altrettante attese massime: A – con attesa massima 30gg; B – con attesa massima 60 gg; C – con attesa massima 10gg; D – con attesa massima 12 mesi.