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26 Aprile 2025

Riforma della giustizia civile : dal primo marzo 2023 il nuovo diritto di famiglia, più ascolto ai figli minori e procedure più snelle?

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«Informazione Giuridico e Culturale» a cura di Pietro Cusati detto Pierino, giornalista, Consigliere – Segretario dell’Associazione Giornalisti del Vallo di Diano (SA)

Riduzione dei tempi biblici attraverso procedure più snelle e accorpamento delle funzioni, più voce ai minori con il nuovo ordinamento,dal primo marzo 2023 il nuovo diritto di famiglia legato alla riforma Cartabia della giustizia. Tribunale unificato, un solo giudice e un unico rito sarà concesso più ascolto ai figli minori.

 Al centro del nuovo diritto di famiglia le separazioni e i divorzi , i pilastri delle norme contenute nella legge delega sul processo civile, approvate dal governo Draghi, hanno l’obiettivo per il PNRR di ridurre del 40% i processi civili. Rito unico davanti a un solo giudice, la causa non dovrà più avere due fasi con la prima comparizione davanti al Presidente del Tribunale e successivamente davanti al Giudice istruttore. Si potrà presentare in contemporanea, in un unico atto, domanda di separazione e domanda di divorzio. Sarà un solo procedimento che comincia con il deposito di atti introduttivi e dei mezzi di prova. La procedibilità del divorzio dipenderà da due criteri: una sentenza passata in giudicato sulla separazione e la cessazione, senza mai interruzioni, della convivenza tra i due coniugi.  Rilevanza viene data all’ascolto dei minori, anche con età inferiore ai 12 anni, che hanno “diritto di esprimere il loro pensiero in tutte le questioni e le procedure finalizzate a incidere nella loro sfera individuale”. Il giudice dovrà tenere in considerazione “età e grado di maturità” e l’ascolto assistito potrà avvenire con l’assistenza di esperti in psicologia o psichiatria infantile. La competenza territoriale dei giudici sulle cause di famiglia dipenderà dal luogo di residenza abituale del minorenne. I coniugi con figli sono tenuti a presentare un “piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute” con informazioni utili che permettano al giudice di costruire un percorso “su misura” rispetto a vita pregressa, abitudini o sulle scelte più ‘complicate’ riguardanti affido, collocamento e diritto di visita.  In vista dell’istituzione del nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie “la figura del pubblico ministero appare centrale” e vengono precisati i soggetti istituzionali, la polizia giudiziaria e i

servizi sociali, deputati a fornire le informazioni necessarie per verificare la necessità di eventuali ricorsi per perdita della potestà genitoriale. Tra le novità più importati, la possibilità di proporre con lo stesso atto davanti allo stesso giudice la domanda di separazione giudiziale ed il divorzio contenzioso. L’udienza di comparizione dovrà essere fissata entro novanta giorni dal deposito del ricorso. In presenza di figli, che saranno sempre ascoltati, viene introdotto l’onere dei genitori  di descrivere compiutamente le attività quotidiane che impegnano i minori, per consentire al giudice di decidere al meglio su affidamento e diritto di visita. Riguardo ai rapporti patrimoniali fra i coniugi, le richieste dovranno essere complete di domande, eccezioni e domande riconvenzionali sin dall’atto introduttivo, a pena di decadenza, incluse le richieste probatorie sui fatti costitutivi e sulle eccezioni. Oltre alla denuncia dei redditi, le parti dovranno anche depositare la documentazione sulla proprietà di immobili e veicoli, quote sociali, estratti conto bancari e finanziari degli ultimi tre anni. Potrà essere condannata al risarcimento la parte che omette di presentare al giudice le proprie reali condizioni economiche, al fine di pagare un contributo di mantenimento inferiore.In merito al divorzio, la domanda di scioglimento del matrimonio potrà essere proposta sin dall’atto introduttivo della separazione, in modo da concentrare gli sforzi probatori in un’unica attività istruttoria. Diversamente, sarà possibile riunire il procedimento di divorzio a quello di separazione, utilizzando gli atti istruttori del secondo anche per il primo. Per il divorzio occorrerà comunque il passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e la cessazione ininterrotta della convivenza tra i coniugi.

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