Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

27 Aprile 2025

Il Garante della privacy, conseguenze di natura penale, per la diffusione e condivisione dei dati personali della vittima dello stupro e dell’eventuale video

0

di Pietro Cusati detto Pierino

Il dovere è seguire le regole, mai i nomi di chi ha subito violenza, per il Garante della Privacy occorre che  venga garantita la necessaria riservatezza della vittima, evitando alla stessa un ulteriore pregiudizio connesso alla possibile diffusione di dati idonei a identificarla, anche indirettamente, in contrasto, peraltro, con le esigenze di tutela della dignità della ragazza.
Il Garante ricorda che la diffusione e la condivisione del video costituiscono una violazione della normativa privacy, con conseguenze anche di carattere sanzionatorio, ed evidenzia i risvolti penali della diffusione dei dati personali delle persone vittime di reati sessuali (art. 734 bis del codice penale). “Il dovere è seguire le regole: Mai i nomi di chi ha subito violenze”, Il Presidente  del Consiglio Nazionale dei Giornalisti Bartoli intervistato sulla pubblicazione del nome della ragazza vittima di violenza a Palermo ha ricordato come “Un giornalista nei suoi resoconti, deve mantenere riservata l’identità della persona oggetto di violenza”. Bartoli ha duramente criticato la deriva di questi giorni in cui  le critiche sono piene di dettagli, “i giornalisti devono continuare a osservare comportamenti corretti e professionali, sempre, anche quando lavorano sui siti o stanno sui social. Anche  dalle Commissioni pari opportunità delle giornaliste con Giulia, la condanna per l’accaduto e la segnalazione al consiglio di disciplina competente .La brutalità della violenza, efferata e barbara, lo scherno e il disprezzo per la vittima nelle parole degli autori e nelle immagini circolate, un video che è ancora su Telegram e che alcune migliaia di persone hanno cercato di accaparrarsi. Lo stupro di gruppo di Palermo è oggetto, da giorni, di una narrazione superficiale e tossica, spesso giustificativa dei sette ragazzi, nella assurda ricerca di alibi che facciano ricadere, in qualche modo, la responsabilità anche sulla giovane. Le Commissioni Pari Opportunità di CNOG, FNSI, Usigrai e l’associazione Giulia Giornaliste, nel ricordare i principi contenuti nel Manifesto di Venezia e nell’articolo 5 bis del testo unico deontologico, denunciano la gravità del contenuto dell’articolo pubblicato su un quotidiano online, in cui sono riportati il nome e il cognome della ragazza violentata. Una scelta che rappresenta una violazione di gravità assoluta, sottolineata anche dal Garante della Privacy, che è stato informato di questo nuovo episodio, che comporta conseguenze, di carattere sanzionatorio, perché la diffusione dei dati personali delle persone vittime di reati sessuali ha risvolti penali.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *