Il TAR della Puglia ha confermato che l’attività di apposizione dei visti di conformità sulle dichiarazioni e comunicazioni fiscali è riservata ai Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti e Consulenti del Lavoro.
di Pietro Cusati
Le professioni ordinistiche rappresentano un presidio di affidabilità di cui lo Stato può e deve servirsi, in via esclusiva, nell’interesse generale. Il TAR della Puglia, con la sentenza n. 01192/2022, ha ribadito che l’attività di apposizione dei visti di conformità sulle dichiarazioni e comunicazioni fiscali è riservata alle professioni ordinistiche ,Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti e Consulenti del Lavoro. La sentenza è motivata su un principio incontrovertibile, ovvero che il legislatore è pienamente legittimato a riservare attività a professionisti dei quali sia comprovata la professionalità e siano oggetto di controllo disciplinare ribadendo che essi, in quanto iscritti ad un ordine, hanno superato un esame di stato o conseguito una laurea abilitante alla professione e nella misura in cui sono iscritti ad un albo sono soggetti a pregnanti obblighi deontologici, al controllo sullo svolgimento corretto e regolare dell’attività professionale e al potere disciplinare esercitato dall’ordine o collegio di appartenenza.Inoltre sono tenuti anche a precisi obblighi formativi annuali e ad assicurare la propria attività, peraltro in via specifica per quanto attiene all’apposizione dei visti di conformità. Si tratta di una importante conferma che ribadisce quanto è scolpito nel quadro normativo, ovvero che le professioni ordinistiche rappresentano un presidio di affidabilità di cui lo Stato può e deve servirsi, in via esclusiva, nell’interesse generale.“Piena condivisione” è stata espressa dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ,rispetto alle motivazioni con le quali il TAR della Puglia, con la sentenza n. 01192/2022, ha ribadito che l’attività di apposizione dei visti di conformità sulle dichiarazioni e comunicazioni fiscali è riservata alle professioni ordinistiche. Il legislatore è pienamente legittimato a riservare attività a professionisti dei quali sia “comprovata la professionalità e siano oggetto di controllo disciplinare” ,essi, in quanto iscritti ad un ordine, “hanno, in primis, superato un esame di stato o conseguito una laurea abilitante alla professione e, in secundis, per quanto maggiormente rileva, nella misura in cui sono iscritti ad un albo,invero vigilato da uffici ministeriali, sono soggetti a pregnanti obblighi deontologici, al controllo sullo svolgimento corretto e regolare dell’attività professionale e al potere disciplinare esercitato dall’ordine o collegio di appartenenza”.Elbano de Nuccio, Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dei revisori contabili, ricorda che “i Commercialisti sono tenuti anche a precisi obblighi formativi annuali e ad assicurare la propria attività, peraltro in via specifica per quanto attiene all’apposizione dei visti di conformità”. Per il Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti “quanto affermato dal TAR pugliese rappresenta un’importante conferma che ribadisce quanto è scolpito nel quadro normativo, ovvero che le professioni ordinistiche rappresentano un presidio di affidabilità di cui lo Stato può e deve servirsi, in via esclusiva, nell’interesse generale”. Anche per questo, “tra gli obiettivi del Consiglio Nazionale c’è proprio quello di istituzionalizzare il ruolo dei Commercialisti quale certificatore dell’esistenza dei presupposti per accedere a benefici pubblici, siano essi diretti o sotto forma di crediti di imposta”