21 Novembre 2024

L’adozione di persone maggiori di età ha perduto l’esclusiva funzione di trasmissione del cognome e del patrimonio

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di Pietro Cusati detto Pierino

L’intervallo ordinario di diciotto anni ,nell’adozione di persone maggiori di età, continua a valere quale regola generale che richiama la necessità di conservare una ragionevole limitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio. La Corte Costituzionale con sentenza n. 5, del 18 gennaio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l’adozione di maggiorenni, non consente al giudice di ridurre l’intervallo minimo di età di diciotto anni fra adottante e adottando nei casi di esiguo scostamento e sempre che sussistano motivi meritevoli.  La Corte Costituzionale  con la recentissima sentenza  ha ritenuto che l’adozione di persone maggiori di età ha  perduto l’esclusiva funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio e, divenuto strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, sia volta a suggellare legami “affettivo-solidaristici” che, consolidatisi di fatto nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell’identità dell’individuo e di istanze di solidarietà.  La Corte costituzionale ha assunto a figura di riferimento quella delle ‘’famiglie ricomposte’’, in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami definiti da una misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare, per poi ricomprendere nella nuova funzione dell’istituto, ad ulteriore declinazione delle esigenze di solidarietà, anche situazioni in cui persone, spesso anziane, affidano all’adozione il  rafforzamento di un vincolo solidaristico di fatto già instaurato con l’adottando. La Consulta  ha stabilito che, nell’attuale conformazione dell’istituto dell’adozione del maggiorenne, sia palese l’irragionevolezza di una regola sul divario di età priva di un margine di flessibilità in quanto destinata ad entrare in frizione, nell’assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all’identità personale .  La sentenza della Consulta   ha i individuato il punto di equilibrio tra la regola del divario di età fissata dal codice civile ed il diritto all’identità della persona, anche nelle formazioni in cui esprime e forma la sua personalità, nell’accertamento rimesso al giudice che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalità dell’istituto, provvederà a valutare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogare alla previsione del codice civile nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua.

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