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9 Maggio 2025

Un silenzio reputato assenso NON È UNA MESSA A GARA

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Riceviamo e Pubblichiamo

Il tribunale di Vallo della Lucania , nell’ esito di un giudizio civile (RG 639/2008) accerta la consistenza di un fondo di proprietà determinandone il confine fra predetta proprietà e demanio .

Il 24/11/2023 l’ occupante presenta domanda di concessione demaniale marittima per regolarizzare l’ occupazione di un’area demaniale di mq 274.

Il comune, ritenendo di poterne concedere l’ uso anche esclusivo ai privati “a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica”che si espliciterebbe col semplice “ Rende noto” , delibera di autorizzare il funzionario/responsabile a condurre la fase istruttoria volta al rilascio DI UNA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA POSTUMA per il mantenimento/ occupazione di un’ area demaniale marittima identificata nella succitata istanza del 23/11/2023.

Il 28 marzo 2024 viene pubblicata “ l’apposita procedura”con cui si rende noto di aver dato l’ avvio al rilascio di una concessione demaniale marittima postuma in sanatoria PER REGOLARIZZARE L’ OCCUPAZIONE DI UN’ AREA DI 274 MQ a favore di ( nome e cognome esplicitati nell’atto) e si invita a presentare per iscritto osservazioni O ANCHE DOMANDE CONCORRENTI entro le ore 12 del 17 aprile .

Mare libero invia una serie di osservazioni sul fatto che il semplice “ RENDE NOTO” non equivale ad una messa a gara se non è seguito da una serie di operazioni trasparenti e di evidenza pubblica e dichiara anche la sua perplessita’ in merito alla possibilità di dare una concessione postuma.

L’atto comunale viene annullato e sostituito con uno quasi identico dove non si fa più cenno a concessione postuma, ma questa volta la richiesta di concessione risale al 22 maggio 2024 ed è di mq 400 circa.

Immediate e non dissimili dalle precedenti le obiezioni inviate da Mare Libero:

“ La sentenza del Consiglio di Stato n.10455 del 4 dicembre 2023, confermando la correttezza del TAR Lecce I, n.596-2022 afferma che non può ritenersi soddisfatta ogni esigenza concorrenziale con la sola pubblicazione delle previsioni recate dal “ Rende noto”.

La fase del “Rende noto” dell’ art.18 del regolamento di attuazione del Codice della navigazione prelude all’ espletamento della procedura comparativa, ma NON LA SOSTITUISCE e la Pubblica Amministrazione non può sostenere di avere avviato la procedura concorsuale col solo Rende noto, che non contiene i prerequisiti perché possa definirsi concorrenziale.

Dunque sono a rischio di NULLITÀ tutte le concessioni basate solo sul RENDE NOTO.

Comunicato stampa di Mare Libero Campania

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