22 Novembre 2024

www.italiaoggi.it

Il commerciante che posiziona delle telecamere sui muri esterni della propria attività deve verificare bene il cono di ripresa e posizionare i prescritti cartelli informativi.

Basta infatti il reclamo di un vicino per attivare il controllo della guardia di finanza e la sanzione.

Il commerciante che posiziona delle telecamere sui muri esterni della propria attività deve verificare bene il cono di ripresa e posizionare i prescritti cartelli informativi. Basta infatti il reclamo di un vicino per attivare il controllo della guardia di finanza e la sanzione dell’autorità per riprese eccedenti rispetto al legittimo interesse del titolare del trattamento. Lo ha evidenziato il garante privacy con ordinanza ingiunzione del 28/7/2022. Un cittadino ha presentato doglianza all’authority lamentando il posizionamento di una telecamera privata brandeggiante nell’angolo dell’edificio. A seguito di ispezione della gdf il garante ha adottato una misura punitiva ordinando all’esercente di limitare l’angolo di cattura delle immagini e di posizionare i necessari cartelli informativi. Il trattamento risulta infatti, “illecito poiché effettuato in maniera non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché di minimizzazione dei dati, in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) e dell’art. 13 del regolamento. Per quanto sopra, si reputa quindi necessario ingiungere (…) l’adozione delle misure necessarie a circoscrivere la ripresa alle sole aree di stretta pertinenza, che possono ricomprendere le immediate vicinanze dell’esercizio commerciale e a garantire l’informativa agli interessati”. In sostanza il trattamento di dati personali con l’impiego di telecamere deve essere effettuato “con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti per la tutela dell’interesse legittimo del titolare del trattamento. I cartelli informativi dovrebbero essere posizionati in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all’altezza degli occhi) per consentire all’interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario”.

Stefano Manzelli

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *