19 Settembre 2024

Abrogato il reato di abuso d’ufficio, forte critica da parte dell’Associazione Nazionale Magistrati

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Abrogato il reato di abuso d’ufficio, forte critica da parte dell’Associazione Nazionale Magistrati: Il cittadino più solo e indifeso di fronte alle angherie dei pubblici ufficiali?

di Pietro Cusati detto Pierino

Non sono mancate, come sempre in Italia  ,vivaci  polemiche  sulla legge che porta il nome del Guardasigilli Carlo Nordio.  Promulgato dal Presidente della Repubblica ,il provvedimento  di otto articoli , approvato in via definitiva  dalla Camera dei deputati il 10 luglio 2024 che  reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare Inizio modulo

e  l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio. E’ stata abolita la norma del codice penale (art.323) che punisce il pubblico ufficiale che violando consapevolmente leggi, regolamenti o l’obbligo di astensione, cagiona un danno ad altri o si procura un vantaggio patrimoniale,pertanto  questa disposizione  è stata del tutto cancellata .Il governo, con il decreto carceri, ha reintrodotto una parziale copertura penale per gli abusi patrimoniali dei pubblici ufficiali, la pena da 6 mesi a 3 anni per chi  danneggia terzi o si avvantaggia destinando somme di cui è in possesso a finalità diverse da quelle previste dalla legge. Si tratta di quello che prima del 1990 era chiamato  “peculato per distrazione”. La mediazione viene ritenuta illecita se finalizzata a far compiere un reato ad un pubblico ufficiale. Si elimina l’ipotesi della ‘millanteria’ e restano le condotte più gravi. Non dovranno essere riportate le conversazioni e i dati relativi a soggetti non coinvolti dalle indagini, se non considerati rilevanti per il procedimento. E nella richiesta di misura cautelare del Pm e nell’ordinanza del giudice non dovranno essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia considerato indispensabile per l’esposizione degli elementi rilevanti. Il giudice dovrà quindi stralciare le intercettazioni che contengono dati relativi a soggetti diversi dalle parti, laddove non essenziali. Nell’informazione di garanzia  dovrà essere contenuta una descrizione solo sommaria del fatto su cui si indaga. La consegna dell’atto dovrà avvenire in modo da garantire la riservatezza del destinatario.Il giudice dovrà procedere all’interrogatorio dell’indagato prima di disporre la misura cautelare, previo deposito degli atti, con facoltà della difesa di averne copia. L’indagato potrà così avere la possibilità di una difesa preventiva, prima di eventuali misure come la custodia cautelare in carcere. Verrà introdotto ,tra due anni,  un organo collegiale, formato da tre  giudici, per l’adozione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere che attualmente è  disposta dal giudice monocratico. Limitazione alla possibilità per il Pubblico Ministero di proporre appello avverso  le sentenze di assoluzione di primo grado,naturalmente il provvedimento non riguarda i reati più gravi. L’età massima dei giudici popolari in Corte d’Assise  è fissata a 65 anni . Secondo il segretario generale dell’Associazione nazionale magistrati, Salvatore Casciaro: ‘’ l’introduzione del peculato per distrazione  è servita solo a evitare di incorrere in una procedura di infrazione per contrarietà alla disciplina europea, cosa che l’Anm aveva peraltro più volte segnalato. Per giustificare l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio è stato detto che c’erano molte indagini e pochissime condanne. Ma, focalizzare l’attenzione sul numero di condanne e non sul disvalore del fatto, è fuorviante. Non mi pare d’altronde che analogo approccio il Governo abbia avuto per il nuovo reato anti-rave per il quale, dal dì della sua introduzione, ci sono stati pochissimi procedimenti e, a quanto consta, nessuna condanna. La verità è che l’abrogazione dell’abuso d’ufficio lascerà il cittadino più solo e indifeso di fronte alle angherie dei pubblici ufficiali. Alcune delle vittime proveranno forse a reagire censurando la legittimità degli atti amministrativi dinanzi ai Tar. Beninteso, se e quando potranno permetterselo, visti i rilevanti costi dei relativi giudizi. Chi non vorrà o non potrà farlo, si dovrà rassegnare invece al sacrificio dei propri diritti e delle proprie libertà».

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