6 Novembre 2024

Il diritto all’oblio oncologico delle persone guarite ,di non fornire informazioni alla propria pregressa condizione patologica.

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Escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all’oblio delle persone guarite da patologie oncologiche

di Pietro Cusati detto Pierino

Escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all’oblio delle persone guarite da patologie oncologiche.L’oblio oncologico è definito dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193, il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, per l’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, in sede di indagini sulla salute dei richiedenti un’adozione e per l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale. L’interessato, già paziente oncologico, può presentare un’apposita istanza, debitamente documentata, usando il previsto modello ad una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l’oblio, al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta. La richiesta di oblio oncologico può essere presentata decorsi 10 anni dalla conclusione del trattamento attivo, senza episodi di recidiva. Possono essere previsti termini inferiori di guarigione per specifiche patologie oncologiche.Qualora la malattia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età, la domanda può essere presentata decorsi 5 anni dalla conclusione del trattamento attivo, senza episodi di recidiva.Per “conclusione del trattamento attivo” della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico. Per richiedere il certificato di oblio oncologico,oltre ai dati anagrafici, è necessario fornire la documentazione medica relativa alla richiesta di oblio, utilizzando il modello appositamente previsto che è corredato anche dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali. Il certificato di oblio oncologico deve essere redatto usando il previsto modello e deve contenere l’indicazione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita, del codice fiscale e della residenza dell’interessato, senza ulteriori informazioni relative alla tipologia di patologia sofferta o ai trattamenti clinici effettuati. L’istanza di oblio oncologico deve essere conservata per dieci anni dalla presentazione della stessa, mentre la certificazione per dieci anni dalla ricezione. Pertanto, una volta decorso tale termine, il titolare deve procedere alla cancellazione della predetta documentazione. L’art. 5, comma 4 della legge 7 dicembre 2023, n. 193 stabilisce che il soggetto incaricato della vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di oblio oncologico è il Garante per la protezione dei dati personali. Questo vale sia per i trattamenti effettuati da soggetti pubblici sia per quelli effettuati da soggetti privati. Inoltre, l’Autorità è chiamata a svolgere anche un ruolo proattivo di sensibilizzazione e informazione, ciò specialmente in relazione alla particolare delicatezza del tema e alle ricadute che determina su un’ampia platea di interessati. Per quanto riguarda l’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, la legge ha vietato la richiesta di informazioni relative allo stato di salute del contraente,persona fisica, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Se il soggetto aveva meno di ventuno anni al momento in cui è insorta la patologia, questo periodo è ridotto a cinque anni. Non è possibile assumere informazioni concernenti le patologie oncologiche pregresse neanche da fonti diverse dal contraente e, se l’operatore o l’intermediario le hanno per qualche motivo già a disposizione, non possono utilizzarle per la determinazione delle condizioni contrattuali. Ciò riguarda la stipulazione o il rinnovo dei contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi o, comunque, di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni potrebbero influenzarne condizioni e termini. Inoltre, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi devono fornire adeguate informazioni relativamente all’oblio oncologico, facendone anche menzione nei moduli o nei formulari appositamente predisposti e utilizzati per la stipulazione e il rinnovo dei contratti. Tali obblighi informativi vanno osservati in tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, anche nella fase delle trattative precontrattuali, in quella della stipulazione o del rinnovo dei contratti. È espressamente vietato agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l’effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari per la stipulazione dei contratti. La legge prevede che non è consentito l’utilizzo delle informazioni già fornite precedentemente, concernenti le patologie oncologiche pregresse ai fini della valutazione del rischio dell’operazione o della solvibilità del contraente ove sia decorso il termine stabilito per l’oblio oncologico. Spetta al contraente attivarsi tempestivamente, inviando alla banca, all’istituto di credito, all’impresa di assicurazione o all’intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, la certificazione rilasciata secondo le disposizioni di un apposito decreto del Ministero della Salute. Una volta ricevuta la certificazione, gli operatori hanno trenta giorni per procedere alla cancellazione delle informazioni. In base alle disposizioni sull’oblio oncologico il datore di lavoro, nella fase preassuntiva, qualora sia previsto l’accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, non può richiedere dati concernenti patologie oncologiche da cui gli interessati siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data di richiesta. Tale periodo è ridotto della metà, ovvero cinque anni, ove la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età dell’interessato .In ogni caso, sia nella fase preassuntiva che nella fase successiva all’instaurazione del rapporto di lavoro, resta salvo il rispetto delle norme nazionali più specifiche e, in particolare, delle disposizioni che vietano al datore di lavoro di acquisire, anche a mezzo di terzi, e trattare informazioni su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore . Ciò comporta, quindi, che in tale contesto il datore di lavoro di regola non può conoscere le specifiche patologie sofferte dall’interessato sia in precedenza che in costanza di rapporto di lavoro. In tale quadro e in coerenza con le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il medico competente è, per legge, l’unico legittimato a trattare in piena autonomia e competenza tecnica i dati personali di natura sanitaria indispensabili per tutelare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, non potendo informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi del lavoratore essere in alcun modo trattate dal datore di lavoro (d.lgs.9 aprile 2008 n. 81, spec. art. 41; documento di indirizzo del 13 maggio 2021 “Protezione dei dati – Il ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale”, doc. web n. 9585367).13. Come documentare, in generale, le assenze dal servizio effettuate dal lavoratore per motivi di salute legati anche alle patologie oncologiche pregresse o in atto? In generale, nella ordinaria gestione del rapporto con il dipendente, il datore di lavoro è legittimato ad acquisire documentazione relativa all’effettuazione di visite mediche, prestazioni specialistiche o accertamenti clinici, quando il dipendente richiede di usufruire di permessi per le assenze dal servizio correlate a tali esigenze o quando chieda il riconoscimento di benefici di legge legati a particolari condizioni di salute degli interessati ,tra i quali, anche familiari e conviventi del lavoratore.Tale documentazione, che il dipendente, in base alla legge e nei casi previsti dalla contrattazione collettiva di settore, è tenuto a produrre, non deve comunque recare informazioni diagnostiche, né la specifica prestazione sanitaria effettuata o altri dettagli da cui sia possibile risalire alla patologia sofferta (ad esempio, lo specifico reparto della struttura sanitaria che ha erogato la prestazione, la specializzazione del medico, la terapia farmacologia etc.). In tale quadro, pertanto, il datore di lavoro, ai fini della giustificazione dell’assenza dal servizio del lavoratore per l’effettuazione di una qualunque prestazione specialistica (anche relativa a eventuali patologie oncologiche), è legittimato all’acquisizione del documento che attesta la sottoposizione a una prestazione sanitaria specialistica senza l’indicazione o riferimenti a informazioni da cui sia possibile risalire al tipo di prestazione sanitaria ricevuta e/o alla patologia sofferta. Resta salvo che, ove dalla documentazione prodotta dal dipendente tali dettagli informativi risultino presenti, il datore di lavoro, salva la conservazione del documento in base agli obblighi di legge, dovrà astenersi dall’utilizzare tali informazioni per altre finalità, nel rispetto dei principi di protezione dei dati. La legge n. 193 del 7 dicembre 2023 ha stabilito che le indagini effettuate dal Tribunale per i minorenni per selezionare, tra le coppie che hanno presentato domanda di adozione, quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore, non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, o più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. La regola vale anche in caso di adozione di minori stranieri.

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