27 Novembre 2024

Rubrica di Informazione Giuridica e Culturale a cura di Pietro Cusati

Addio alla qualifica del cosiddetto docente esperto, solo nella forma ma non nella sostanza,nell’incentivo aggiuntivo ad personam del 15% dello stipendio medio

Addio alla qualifica di docente esperto ma non all’incentivo, per non creare insegnanti di serie A e di serie B, scompaiono dalla legge. Il percorso di formazione incentivato rimane, ma la progressione di carriera verrà stabilita nell'ambito della contrattazione collettiva. Chi è il cosiddetto  docente esperto ? come si diventa? Risposta: E’ un docente di ruolo che abbia conseguito una valutazione positiva per tre percorsi formativi triennali consecutivi??? Come è nata questa figura ? Risposta : Con il Decreto – legge del 9 agosto 2022,numero 115, detto anche decreto Aiuti-Bis, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 9 agosto 2022,è entrato in vigore dal 10 agosto 2022 e al capo IV,articolo 38 ,contiene una serie di norme in materia di istruzione e università. In particolare, l’articolo 38 interviene sul Decreto – legislativo numero 59 del 13 aprile 2017 aggiungendo all’articolo 16-ter i commi 4-bis e 4-ter, con cui si istituisce la figura del cosiddetto “docente esperto”. Con il riconoscimento della qualifica di docente esperto si prevede un assegno ad personam, aggiuntivo al trattamento stipendiale. Risorse che comportano “un incremento del 15% dello stipendio medio”. Il numero di docenti esperti sarà peraltro contingentato in misura non superiore ad 8 mila unità per ciascuno dei quattro anni scolastici interessati, decorrenti dal 2032 – 2033, in considerazione del completamento dei tre cicli formativi, per un totale di nove anni complessivi a partire dall’anno scolastico 2023 – 2024. A norma del comma 4-bis potrà diventare docente esperto il personale di ruolo che abbia conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili nel rispetto del numero massimo di docenti esperti ,dei fondi a copertura della misura. Inoltre l’articolo 16-ter prevede al comma 1, nell’ambito dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e con l’obiettivo di consolidare e rafforzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall’anno scolastico 2023 – 2024, un sistema di formazione ed aggiornamento permanente dei docenti di ruolo e delle figure di sistema, articolato in percorsi di durata triennale. Parte integrante dei percorsi sono le attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici. Sperimentazione di nuove modalità didattiche. La partecipazione alle attività formative (oltre ad essere retribuita) si svolge al di fuori dell’orario di insegnamento. La durata dei percorsi formativi, le modalità di partecipazione e le eventuali ore aggiuntive sono definiti dalla contrattazione collettiva. I criteri di selezione dei docenti esperti sono rimessi alla contrattazione collettiva. Le modalità di valutazione dei docenti esperti sono precisate nel regolamento adottato con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Nel caso in cui il regolamento non sia emanato per l’anno scolastico 2023 – 2024 “le modalità di valutazione” sono definite “transitoriamente con decreto del Ministro dell’istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”. In sede di prima applicazione, nelle more dell’aggiornamento contrattuale, si applicano i criteri di valutazione e selezione,media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi, per i quali si è ricevuta una valutazione positiva.In caso di parità di punteggio diventa prevalente la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l’esperienza professionale maturata nel corso dell’intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli.Il numero di quanti potranno accedere alla qualifica di docente esperto è rimesso al comma 5 dell’articolo 16-ter del decreto. In ogni caso, il contingente non potrà essere superiore alle 8 mila unità per ciascuno degli anni scolastici 2032 – 2033, 2033 – 2034, 2034 – 2035 e 2035 – 2036 ,32 mila docenti in totale, in media quattro per ogni scuola . A decorrere dall’anno scolastico 2036 – 2037 le procedure per l’accesso alla qualifica sono “soggette al regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto e della quota del fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell’assegno ad personam da attribuire ad un contingente di docente esperto nella misura massima di 32 mila unità”. Ai sensi del nuovo comma 4- bis una volta acquisita la qualifica di docente esperto, lo stesso ha diritto “ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro”.Tale importo si somma al trattamento stipendiale in godimento.Ai docenti che accedono alla qualifica di esperto “per il primo anno scolastico, limitatamente al periodo settembre – dicembre, viene riconosciuto un importo pari ai 4 dodicesimi dell’assegno annuale” di 5.650 euro. L’essere docente esperto non comporta particolari vincoli oltre a quelli ordinari dell’insegnamento. La sola eccezione è rappresentata dall’obbligo di “rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento” della qualifica ,la disposizione non si applica ai docenti in servizio all’estero.Come espressamente previsto dalla norma di legge la qualifica di docente esperto ai sensi dell’articolo 16-ter comma 4-bis,“non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento”. Il decreto prevede altresì che lo Smart working è prorogato fino al 31 dicembre 2022 per lavoratori fragili e genitori di figli sotto i 14 anni. Istituzione del Copasir provvisorio tra una legislatura e l’altra. Sono alcune delle principali novità introdotte nel decreto Aiuti-bis nel corso dell’esame parlamentare, approvate tutte una volta superato l’ennesimo scoglio sulla cessione dei crediti del Superbonus. Con il via libera del Senato, a cui seguirà un esame lampo alla Camera, si mette di fatto in salvo il provvedimento da 17 miliardi di euro varato a inizio agosto dal governo Draghi per venire incontro a famiglie e imprese provate dal

caro-energia. Oltre che il rinnovo nel terzo trimestre delle misure di contenimento delle bollette (azzeramento degli oneri di sistema, taglio dell'Iva sul gas, rafforzamento del bonus sociale, credito d'imposta per le aziende), il decreto contiene infatti anche il taglio contributivo di 1,2 punti sugli stipendi dei dipendenti, il doppio intervento sulle pensioni, l’estensione del bonus 200 euro ai lavoratori non coperti dal primo dl Aiuti, il rafforzamento del bonus trasporti.Le modifiche introdotte dai senatori introducono nuove norme e ne correggono altre.Le figure apicali dei ministeri ma anche quelle delle forze dell'ordine potranno godere di una deroga ai limiti retributivi previsti per la pubblica amministrazione. Rientrano tra gli altri il Capo della polizia, il Comandante generale dell’arma dei Carabinieri, il Comandante generale della Guardia di finanza e il Capo di stato maggiore della Difesa. Le assunzioni nella pubblica amministrazione per il Pnrr, al momento tutte a tempo determinato, legate alla durata del Piano, potranno diventare stabili. Ma solo a partire dal primo gennaio 2027. Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non potranno essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. Contro il caro-energia arrivano contributi a fondo perduto, nel limite massimo di 50 milioni nel 2022, per le associazioni sportive e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.

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