23 Novembre 2024

LA CONSULTA HA RITENUTO L’OBBLIGO VACCINALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E GLI OVER 50 A TUTELA DELLA SALUTE

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Di Pietro Cusati

Sono scattate le sanzioni per chi era tenuto a vaccinarsi contro il Covid e non l’ha fatto,infatti ,sono scaduti i termini fissati in 180 giorni per giustificare il mancato adempimento all’obbligo vaccinale. Si tratta di operatori sanitari e scolastici e over 50 che dovranno pagare una sanzione pari a 100 euro a testa. La Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali. Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale sanitario. Ugualmente non fondate sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico. Lo ha reso pubblico l’Ufficio comunicazione della Corte costituzionale, in attesa del deposito delle sentenze. La Corte Costituzionale “salva” l’obbligo del vaccino anti Covid introdotto dal governo Draghi nel 2021 per alcune categorie professionali e gli over 50.La Consulta ha ritenuto inammissibili e non fondate le questioni poste da cinque uffici giudiziari, in particolare ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiamo adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali. Il Decreto Legge 31/10/2022 ,n. 162 ,ha modificato il precedente Decreto Legge 01/04/2021 n. 44, anticipando la fine dell’obbligo vaccinale anti Sars-Cov- 2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario al 01/11/2022.Di conseguenza la sospensione dall’esercizio professionale per inosservanza dell’obbligo vaccinale deve intendersi cessata al 1° novembre 2022.I punti principali della normativa sull’obbligo vaccinale erano per i professionisti sanitari, vigenti fino al 1° novembre 2022,l’obbligo  a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid comprensiva, dal 15 dicembre 2021, della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario. La regolarità vaccinale costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione sanitaria.Era previsto che in caso di inosservanza, gli Ordini professionali adottavano un atto di accertamento che determinava l’immediata sospensione dall’esercizio professionale con annotazione nell’Albo.La sospensione perdurava fino al completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che avevano completato il ciclo primario, fino alla somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022,ora 1° novembre 2022. Per i neo-laureati, l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione all’Albo, fino al 31 dicembre 2022,ora 1° novembre 2022. Il decreto legge 44/2021 aveva introdotto le disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza.Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali erano obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione era requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non era obbligatoria.

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