La rottamazione-quater , la nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la domanda di adesione telematica deve essere presentata entro il 30 aprile 2023.
Rubrica «Informazione Giuridico e Culturale» a cura di Pietro Cusati detto Pierino
Al via la nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, la cosiddetta rottamazione quater,la richiesta di adesione deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023. La manovra ha introdotto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti rottamazioni che risultano decadute per mancati pagamenti. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. La definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le contravvenzioni al codice della strada potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. A coloro che presenteranno la richiesta di definizione agevolata,l’ Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione. I contribuenti possono presentare la richiesta di adesione alla definizione agevolata utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza la necessità di inserire credenziali di accesso. Nella sezione “Definizione agevolata” si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno 2023 la comunicazione delle somme dovute. È necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento. La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata,“Rottamazione-quater”, siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio. La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli contenuti in cartelle non ancora notificate; interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione; già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento. I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazionequater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede ad adottare uno specifico provvedimento; o trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione; o pubblicarlo sul proprio sito internet.Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022.